Affinchè un impianto di videosorveglianza sia installato e gestito a norma di legge è necessario che siano rispettati lo Statuto dei lavoratori e la normativa in materia di protezione dei dati personali, soprattutto nel caso in cui siano presenti in azienda lavoratori dipendenti, dal momento che vi è sempre il rischio eventuale che il datore di lavoro utilizzi un sistema di videosorveglianza per poter monitorare i propri lavoratori.

Videosorveglianza e luoghi di lavoro

L’azienda che decide di installare un sistema di videosorveglianza in presenza di lavoratori dipendenti deve preventivamente essere autorizzata a installare l’impianto dall’Ispettorato del Lavoro o, in alternativa e ove presenti, dalle rappresentanze sindacali aziendali. Le uniche ragioni che consentono l’installazione della videosorveglianza sono: la tutela del patrimonio aziendale, la sicurezza del lavoro ed esigenze organizzative e produttive.

Obblighi di informazioni 

Gli interessati devono essere sempre informati di stare per accedere in una zona videosorvegliata mediante il modello semplificato di informativa “minima”, solitamente tramite apposito cartello collocato prima del raggio di azione della telecamera e che rinvii a un testo completo (informativa estesa) contenente tutti gli elementi dell’informativa. 

Posizionamento e orientamento delle telecamere

Occorre che negli ambienti di lavoro esse non inquadrino postazioni fisse o zone destinate alla esecuzione dell’attività lavorativa. L’eventuale ripresa dei dipendenti dovrà avvenire esclusivamente in via incidentale, riducendo al minimo l’area inquadrata occupata dai lavoratori e, soprattutto, solo per esigenze strettamente necessarie secondo quanto definito in precedenza con criteri di occasionalità. 

Visione delle immagini registrate

Le eventuali visioni delle registrazioni, da effettuarsi generalmente in caso di necessità (ad esempio in caso di illeciti denunciati all’Autorità competente), devono avvenire solo ed esclusivamente dal datore di lavoro e/o da altri soggetti interni designati per iscritto e autorizzati a visionare le registrazioni. 

Misure di sicurezza per l’accesso ai dati

Per la visione delle immagini è necessario che il datore di lavoro e i soggetti autorizzati siano muniti di password di accesso ai dispositivi di registrazione delle immagini. È altresì opportuno che i dispositivi siano adeguatamente protetti da idonee misure di protezione dei dati raccolti (es. antivirus, firewall).

Tempo di conservazione delle immagini videoregistrate

Il Garante ha previsto nel Provvedimento dell’8 aprile 2010 una limitazione a 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Per raggiungere tali scopi l’apparecchiatura dovrà essere programmata per la cancellazione automatica delle immagini dopo tale lasso di tempo.

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