LAVORO: È ILLECITO MANTENERE ATTIVO L’ACCOUNT DI POSTA DELL’EX DIPENDENTE

Questi i principi ribaditi dal Garante per la Privacy nel definire il reclamo di un dipendente che lamentava la violazione della disciplina sulla protezione dei dati da parte della società presso la quale aveva lavorato. L’ex dipendente contestava al suo datore di lavoro la mancata disattivazione della email aziendale e l’accesso ai messaggi ricevuti sul suo account. 

L’account di posta aziendale dell’ex dipendente era rimasto attivo per oltre un anno e mezzo dopo la conclusone del rapporto di lavoro, prima della sua eliminazione. In questo periodo la società aveva avuto accesso alle comunicazioni che vi erano pervenute, alcune anche estranee all’attività lavorativa del dipendente.

Il Garante ha ritenuto illecite le modalità adottate dalla società perché non conformi alla tutela della riservatezza del lavoratore. Subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ogni azienda deve: rimuovere gli account di posta elettronica riconducibili a un dipendente, adottare sistemi automatici con indirizzi alternativi a chi contatta la casella di posta e introdurre accorgimenti tecnici per impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo.

Il Garante, quindi, ha ammonito la società a conformare i trattamenti effettuati sugli account di posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro alle disposizioni e ai principi sulla protezione dei dati e ha disposto l’iscrizione del provvedimento nel registro interno delle violazioni istituito presso l’Autorità. 

Fonte: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9215912

 

 

 

 

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